Viaggiare in Italia: le regole per entrare e uscire dal Paese
Le regole per viaggiare in Italia sono stabilite da due decreti varati il 2 e il 13 marzo e resteranno valide fino al 6 aprile 2021. A causa del protrarsi dell’emergenza Covid, il governo sconsiglia ai cittadini italiani di viaggiare all’estero, se non per ragioni di necessità. Come noto, sono state disposte misure restrittive sull’intero territorio nazionale, articolate in base a fasce di rischio differenziate per colore (bianca, gialla, arancione, rossa). L’appartenenza di una Regione o Provincia autonoma, o altra area del territorio, a una o all’altra fascia è soggetta a revisione.
Viaggiare a Pasqua
Per il periodo 15 marzo – 6 aprile 2021 e, in particolare, nei giorni 3, 4 e 5 aprile, sono state disposte ulteriori restrizioni sul territorio nazionale, con Decreto legge 13 marzo 2021, n. 30. Il monitoraggio della situazione in ciascuna Regione e Provincia Autonoma è disponibile sul sito web del Ministero della Salute, accessibile cliccando qui.
Possono essere disposte ulteriori limitazioni per specifiche aree del territorio nazionale o specifiche limitazioni in relazione alla provenienza da specifici Stati e territori esteri. Singole Regioni potrebbero imporre a chi proviene da alcuni Stati o territori esteri il rispetto di particolari obblighi. Prima di partire per rientrare in Italia, si raccomanda di verificare eventuali disposizioni aggiuntive da parte delle Regioni di destinazione, contattandole direttamente o visitandone i rispettivi siti web (clicca qui). È possibile cliccare qui per consultare tutta la normativa vigente in tema di Coronavirus.
E’ inoltre disponibile un questionario per chi è in partenza per l’estero o deve rientrare in Italia, basato sulla normativa italiana attualmente in vigore. Il questionario ha carattere meramente informativo, non ha valore legale e il risultato ottenuto non garantisce l’ingresso in Italia né nel Paese di destinazione. In caso di dubbi, per il rientro in Italia si raccomanda di contattare la Polizia di Frontiera, la Prefettura o l’Azienda Sanitaria competente per territorio. Per spostamenti dall’Italia all’estero, si raccomanda di consultare la Scheda Paese di interesse su ViaggiareSicuri e di prendere contatto anche con l’Ambasciata o il Consolato del Paese di interesse in Italia. VAI AL QUESTIONARIO
LE DIFFERENZE PAESE PER PAESE
Alcune, specifiche misure per gli spostamenti da/per il Regno Unito sono contenute nell’Ordinanza 9 gennaio 2021 del Ministro della Salute, che è stata prorogata fino al 6 aprile con DPCM 2 marzo 2021. Specifiche restrizioni sono in vigore, fino al 6 aprile 2021, per il traffico aereo e gli ingressi dal Brasile (Ordinanza 13 febbraio 2021 del Ministro della Salute), nonché per gli ingressi dall’Austria (Ordinanza 13 febbraio 2021).
Il DPCM 2 marzo 2021 ha inoltre disposto lo spostamento del Giappone dall’Elenco D all’Elenco E, ha introdotto nuove eccezioni ai divieti di ingresso da Regno Unito e Brasile e ha stabilito che, ai fini dell’ingresso nel territorio nazionale, i bambini di età inferiore ai due anni sono esentati dall’effettuazione del test molecolare o antigenico (art. 51 comma 8).
Di seguito sono riportati gli elenchi di Paesi e le disposizioni relative a ingresso in Italia e spostamenti dall’Italia.
ELENCO A – San Marino, Città del Vaticano: nessuna limitazione.
ELENCO B –Stati e territori a basso rischio epidemiologico che verranno individuati, tra quelli di cui all’elenco C, con ordinanza adottata ai sensi dell’articolo 49, comma 2 del DPCM 2 marzo 2021. Al momento, nessuno Stato rientra in questo elenco.
SPOSTAMENTI dall’Italia e INGRESSO/RIENTRO in Italia: sono consentiti gli spostamenti da/per i Paesi in elenco B, senza obbligo di motivazione. È necessario verificare sempre la normativa prevista per l’ingresso in ciascun Paese, in quanto potrebbero essere previste limitazioni da parte delle Autorità locali. Si raccomanda di consultare le Schede Paese di interesse, su ViaggiareSicuri. Al rientro in Italia, fatte salve le limitazioni eventualmente previste su base regionale, vige solo l’obbligo di compilare un’auto-dichiarazione.
ELENCO C – Austria (con limitazioni specifiche, descritte nel paragrafo dedicato), Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca (incluse isole Faer Oer e Groenlandia), Estonia, Finlandia, Francia (inclusi Guadalupa, Martinica, Guyana, Riunione, Mayotte ed esclusi altri territori situati al di fuori del continente europeo), Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi (esclusi territori situati al di fuori del continente europeo), Polonia, Portogallo (incluse Azzorre e Madeira), Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna (inclusi territori nel continente africano), Svezia, Ungheria, Islanda, Norvegia, Liechtenstein, Svizzera, Andorra, Principato di Monaco.
SPOSTAMENTI dall’Italia: in base alla normativa italiana, gli spostamenti da/per i Paesi dell’elenco C sono consentiti senza necessità di motivazione (fatte salve le limitazioni previste in Italia su base regionale). È sempre possibile che questi Paesi prevedano restrizioni all’ingresso. Si raccomanda di consultare sempre la Scheda del Paese di interesse su ViaggiareSicuri, per verificare eventuali restrizioni all’ingresso da parte delle Autorità locali.
INGRESSO/RIENTRO IN ITALIA: Per l’ingresso in Italia, in caso di soggiorno o transito dai Paesi dell’elenco C nei 14 giorni precedenti, oltre a compilare un’autodichiarazione, è obbligatorio informare del proprio ingresso in Italia il Dipartimento di Prevenzione della ASL competente, sottoporsi a test molecolare o antigenico, effettuato a mezzo di tampone e risultato negativo, nelle 48 ore antecedenti all’ingresso nel territorio italiano. In caso di mancata presentazione dell’attestazione relativa al test molecolare o antigenico prescritto, si è sottoposti a isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria.
Sono previste eccezioni all’obbligo di sottoporsi a test molecolare o antigenico o a isolamento fiduciario. I casi di eccezione sono riportati in chiusura, nel paragrafo dedicato.
AUSTRIA
Le disposizioni relative agli ingressi dall’Austria sono indicate nell’Ordinanza 13 febbraio 2021, prorogata fino al 6 aprile 2021, con alcuni correttivi.
L’ingresso e il transito nel territorio italiano, per le persone che nei 14 giorni antecedenti hanno soggiornato o transitato per un tempo superiore a 12 ore in Austria, sono consentiti secondo la seguente disciplina:
a) obbligo di presentazione al vettore all’atto dell’imbarco e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli, della certificazione di essersi sottoposti, nelle 48 ore antecedenti all’ingresso nel territorio nazionale, ad un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo;
b) obbligo di sottoporsi ad un test molecolare o antigenico, da effettuarsi per mezzo di tampone, al momento dell’arrivo in aeroporto, porto o luogo di confine, ove possibile, ovvero entro quarantotto ore dall’ingresso nel territorio nazionale presso l’azienda sanitaria locale di riferimento;
c) obbligo di sottoporsi, a prescindere dall’esito del test di cui alla lettera b), alla sorveglianza sanitaria e all’isolamento fiduciario per un periodo di 14 giorni presso l’abitazione o la dimora, previa comunicazione del proprio ingresso nel territorio nazionale al Dipartimento di Prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio;
d) obbligo di effettuare un ulteriore test molecolare o antigenico al termine dei quattordici giorni di quarantena.
CATEGORIE A CUI NON SI APPLICANO LE DISPOSIZIONI DA a) A d) IN INGRESSO DALL’AUSTRIA:
A condizione che non insorgano sintomi di COVID-19 e fermi restando gli obblighi di dichiarazione di cui all’articolo 50 del DPCM 2 marzo 2021, per le categorie indicate qui di seguito da 1 a 8, sussiste solo l’obbligo di presentare al vettore all’atto dell’imbarco e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli, la certificazione di essersi sottoposti, nei 7 giorni antecedenti all’ingresso nel territorio nazionale, ad un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo.
Equipaggio dei mezzi di trasporto;
Personale viaggiante;
Movimenti da e per San Marino e Città del Vaticano;
Ingressi per motivi di lavoro regolati da speciali protocolli di sicurezza, approvati dalla competente autorità sanitaria;
a chiunque transita, con mezzo privato, nel territorio italiano per un periodo non superiore a 36 ore, con l’obbligo, allo scadere di detto termine, di lasciare immediatamente il territorio nazionale o, in mancanza, di iniziare il periodo di sorveglianza e di isolamento fiduciario;
Personale sanitario in ingresso in Italia per l’esercizio di qualifiche professionali sanitarie, incluso l’esercizio temporaneo di cui all’art. 13 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;
Lavoratori transfrontalieri in ingresso e in uscita dal territorio nazionale per comprovati motivi di lavoro e per il conseguente rientro nella propria residenza, abitazione o dimora;
Alunni e agli studenti per la frequenza di un corso di studi in uno Stato diverso da quello di residenza, abitazione o dimora, nel quale ritornano ogni giorno o almeno una volta la settimana.
In aggiunta, in base all’art. 49 comma 4 del DPCM 2 marzo 2021:
le persone che devono entrare in Italia per meno di 120 ore, per motivi comprovati di assoluta urgenza, lavoro o salute, e lasciano l’Italia allo scadere delle 120 (centoventi) ore;
il personale di imprese ed enti aventi sede legale o secondaria in Italia per spostamenti all’estero per comprovate esigenze lavorative di durata non superiore a 120 (centoventi) ore;
i funzionari e gli agenti, comunque denominati, dell’Unione europea o di organizzazioni internazionali, gli agenti diplomatici, il personale amministrativo e tecnico delle missioni diplomatiche, i funzionari e gli impiegati consolari, il personale militare, compreso quello in rientro dalle missioni internazionali, e delle Forze di Polizia, il personale del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e dei Vigili del fuoco nell’esercizio delle loro funzioni;
possono chiedere un’autorizzazione al Ministero della Salute italiano per fare ingresso in Italia dall’Austria, in caso di ragioni comprovate e non differibili, seguendo un protocollo sanitario dedicato. Nel caso in cui l’autorizzazione sia concessa, tali persone potranno entrare in Italia alle seguenti condizioni:
1) sottoporsi a test molecolare o antigenico condotto a mezzo di tampone, e risultato negativo, nelle 48 ore precedenti l’ingresso in Italia,
2) compilare la necessaria autodichiarazione;
3) sottoporsi ad ulteriore test molecolare o antigenico, condotto a mezzo di tampone, all’arrivo in Italia, in aeroporto, porto o luogo di confine, ove possibile, ovvero entro 48 ore dall’ingresso nel territorio nazionale presso l’azienda sanitaria locale di riferimento.
ELENCO D – Australia, Nuova Zelanda, Repubblica di Corea, Ruanda, Singapore, Thailandia, nonché gli ulteriori Stati e territori a basso rischio epidemiologico, che verranno individuati, tra quelli di cui all’elenco E, con ordinanza adottata ai sensi dell’articolo 49, comma 2 del DPCM 2 marzo 2021. Attenzione: il Giappone passa in Elenco E dal 6 marzo al 6 aprile 2021.
SPOSTAMENTI VERSO PAESI DELL’ELENCO D: per la normativa italiana, sono consentiti gli spostamenti da/per questi Paesi senza necessità di motivazione (fatte salve le limitazioni disposte in Italia a livello regionale). La rimozione delle limitazioni agli spostamenti dall’Italia verso alcuni Paesi non esclude che questi Paesi possano ancora porre dei limiti all’ingresso. Si raccomanda di consultare sempre la Scheda del Paese di interesse su ViaggiareSicuri, per verificare eventuali restrizioni all’ingresso da parte delle Autorità locali.
INGRESSO/RIENTRO IN ITALIA DA PAESI DELL’ELENCO D: All’ingresso/rientro in Italia, se nei 14 giorni precedenti si è soggiornato/transitato dai Paesi dell’elenco D, è necessario sottoporsi ad isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria per 14 giorni, compilare un’autodichiarazione e si può raggiungere la propria destinazione finale in Italia solo con mezzo privato (è consentito il transito aeroportuale, senza uscire dalle zone dedicate dell’aerostazione).
Sono previste eccezioni all’obbligo di isolamento in rientro dai Paesi dell’elenco D. I casi di eccezione sono riportati in chiusura, nel paragrafo dedicato.
ELENCO E- Resto del mondo (vale a dire tutti gli Stati e Territori non espressamente menzionati in altri elenchi – si ricorda che il Regno Unito è in Elenco E. Tuttavia, la disciplina delle modalità di ingresso per coloro che provengono direttamente dal Brasile o dal Regno Unito, o che vi abbiano soggiornato/transitato nei 14 giorni precedenti, differisce da quella normalmente prevista per l’Elenco E ed è indicata nei paragrafi dedicati.)
SPOSTAMENTI VERSO PAESI DELL’ELENCO E: gli spostamenti da/per il resto del mondo sono consentiti solo in presenza di precise motivazioni, quali: lavoro, motivi di salute o di studio, assoluta urgenza, rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Non sono quindi consentiti spostamenti per turismo. Si raccomanda di consultare sempre la Scheda del Paese di interesse su ViaggiareSicuri, per verificare eventuali restrizioni all’ingresso da parte delle Autorità locali.
INGRESSO/RIENTRO IN ITALIA DA PAESI DELL’ELENCO E: Il rientro/l’ingresso in Italia, in caso di soggiorno/transito nei 14 giorni precedenti da questo gruppo di Paesi, è sempre consentito ai cittadini italiani/UE/Schengen e loro familiari, nonché ai titolari dello status di soggiornanti di lungo periodo e loro familiari (Direttiva 2004/38/CE). Il DPCM 2 marzo 2021 conferma inoltre la possibilità di ingresso in Italia, dai Paesi dell’elenco E, per le persone che hanno una relazione affettiva comprovata e stabile (anche se non conviventi) con cittadini italiani/UE/Schengen o con persone fisiche che siano legalmente residenti in Italia (soggiornanti di lungo periodo), che debbano raggiungere l’abitazione/domicilio/residenza del partner (in Italia). All’ingresso/rientro in Italia da questi Paesi, è necessario compilare un’autodichiarazione nella quale si deve indicare la motivazione che consente l’ingresso/il rientro. L’autodichiarazione va mostrata a chiunque sia preposto ad effettuare i controlli. È opportuno essere pronti a mostrare eventuale documentazione di supporto e a rispondere a eventuali domande da parte del personale preposto ai controlli. Si può raggiungere la propria destinazione finale in Italia solo con mezzo privato (è consentito il transito aeroportuale, senza uscire dalle zone dedicate dell’aerostazione). È inoltre necessario sottoporsi a isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria per 14 giorni.
Sono previste eccezioni all’obbligo di isolamento in rientro dai Paesi dell’elenco E. I casi di eccezione sono riportati in chiusura, nel paragrafo dedicato.
REGNO UNITO di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (esclusi le isole del Canale, Isola di Man, Gibilterra e basi britanniche nell’isola di Cipro e i territori situati al di fuori del continente europeo per i quali il Regno ha la responsabilità delle relazioni internazionali, a cui si applica il normale regime previsto per i Paesi in Elenco E)
La disciplina indicata di seguito si basa su quanto disposto dall’Ordinanza 9 gennaio 2021 del Ministro della Salute, che è stata prorogata dal DPCM 2 marzo 201 fino al 6 aprile 2021.
SOGGIORNO O TRANSITO IN REGNO UNITO- MODALITA’ DI INGRESSO IN ITALIA
L’Ordinanza 9 gennaio 2021, prorogata fino al 6 aprile 2021, prevede, in linea generale, il divieto di ingresso in Italia per coloro che abbiano soggiornato/transitato in Regno Unito nei 14 giorni precedenti al tentativo di ingresso in Italia.
CATEGORIE A CUI NON SI APPLICA IL GENERALE DIVIETO DI INGRESSO DAL REGNO UNITO
Possono entrare/rientrare in Italia, dopo un soggiorno/transito in Regno Unito nei 14 giorni precedenti, a condizione di non presentare sintomi compatibili con COVID-19:
Le persone che hanno residenza anagrafica in Italia da prima del 23 dicembre 2020;
Le persone che si trovino in stato di assoluta necessità.
È necessario munirsi di autocertificazione che faccia stato del possesso di uno dei requisiti indicati. L’autocertificazione è soggetta a controllo da parte delle autorità competenti.
A coloro che rientrino in una delle due categorie precedenti, l’ingresso/rientro in Italia è consentito, a condizione di:
a) presentare al vettore, all’atto dell’imbarco, e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli, la certificazione di essersi sottoposti, nelle 72 ore antecedenti all’ingresso nel territorio nazionale, ad un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo;
b) effettuare un ulteriore test molecolare o antigenico, per mezzo di tampone, al momento dell’arrivo in aeroporto, porto o luogo di confine, ove possibile, ovvero entro 48 ore dall’ingresso nel territorio nazionale presso l’azienda sanitaria locale di riferimento. In caso di ingresso nel territorio nazionale mediante volo proveniente dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord, il secondo test è effettuato al momento dell’arrivo in aeroporto;
c) indipendentemente dal risultato del test, sottoporsi a isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria per un periodo di quattordici giorni presso l’abitazione o la dimora, previa comunicazione del proprio ingresso nel territorio nazionale al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio.
A condizione che non insorgano sintomi di COVID-19 e fermi restando gli obblighi di dichiarazione di cui all’articolo 50 del DPCM 2 marzo 2021, le disposizioni di cui all’ordinanza del Ministro della salute 9 gennaio 2021 non si applicano all’equipaggio e al personale viaggiante dei mezzi di trasporto di persone e merci, fermo restando l’obbligo di sottoporsi ad un test molecolare o antigenico, da effettuarsi per mezzo di tampone, al momento dell’arrivo in aeroporto, porto o luogo di confine, ove possibile, ovvero entro 48 ore dall’ingresso nel territorio nazionale presso l’azienda sanitaria locale di riferimento.
In aggiunta, in base all’art. 49 comma 4 del DPCM 2 marzo 2021:
le persone che devono entrare in Italia per meno di 120 ore, per motivi comprovati di assoluta urgenza, lavoro o salute, e lasciano l’Italia allo scadere delle 120 (centoventi) ore;
il personale di imprese ed enti aventi sede legale o secondaria in Italia per spostamenti all’estero per comprovate esigenze lavorative di durata non superiore a 120 (centoventi) ore;
i funzionari e gli agenti, comunque denominati, dell’Unione europea o di organizzazioni internazionali, gli agenti diplomatici, il personale amministrativo e tecnico delle missioni diplomatiche, i funzionari e gli impiegati consolari, il personale militare, compreso quello in rientro dalle missioni internazionali, e delle Forze di Polizia, il personale del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e dei Vigili del fuoco nell’esercizio delle loro funzioni;
possono chiedere un’autorizzazione al Ministero della Salute italiano per fare ingresso in Italia dal Regno Unito, in caso di ragioni comprovate e non differibili. Nel caso in cui l’autorizzazione sia concessa, tali persone potranno entrare in Italia alle seguenti condizioni:
1) sottoporsi a test molecolare o antigenico condotto a mezzo di tampone, e risultato negativo, nelle 48 ore precedenti l’ingresso in Italia;
2) compilare la necessaria autodichiarazione;
3) sottoporsi ad ulteriore test molecolare o antigenico, condotto a mezzo di tampone, all’arrivo in Italia, in aeroporto, porto o luogo di confine, ove possibile, ovvero entro 48 ore dall’ingresso nel territorio nazionale presso l’azienda sanitaria locale di riferimento.
SPOSTAMENTI VERSO IL REGNO UNITO:
Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (inclusi isole del Canale, Isola di Man, Gibilterra e basi britanniche nell’isola di Cipro e i territori situati al di fuori del continente europeo per i quali il Regno ha la responsabilità delle relazioni internazionali) rientra in Elenco E. Di conseguenza, ci si può recare in Regno Unito solo per i motivi indicati all’art. 49 comma 1 del DPCM 2 marzo 2021. Si può partire per il Regno Unito per comprovati motivi di lavoro, salute, studio, assoluta urgenza, rientro presso il domicilio, l’abitazione o la residenza (per maggiori dettagli, vedere il paragrafo dedicato all’Elenco E).
BRASILE
Il Brasile fa parte dell’Elenco E. Tuttavia, il Ministro della Salute, prima con Ordinanza 16 gennaio 2021, poi con l’Ordinanza del 13 febbraio 2021, prorogata fino al 6 aprile 2021, ha disposto la sospensione del traffico aereo dal Brasile e il divieto di ingresso in Italia per tutti coloro che provengono dal Brasile o che vi abbiano soggiornato/transitato nei 14 giorni precedenti il tentativo di ingresso in Italia, con limitate eccezioni, descritte qui di seguito.
CATEGORIE A CUI NON SI APPLICA IL DIVIETO DI INGRESSO DAL BRASILE
L’ingresso e il traffico aereo dal Brasile, a condizione che i viaggiatori non presentino sintomi compatibili con COVID-19, è consentito:
a coloro che abbiano la residenza anagrafica in Italia da data anteriore all’Ordinanza 13 febbraio 2021;
a coloro il cui ingresso sia autorizzato dal Ministero della salute italiano, per inderogabili motivi di necessità, indipendentemente dalla residenza anagrafica;
ai funzionari e agli agenti, comunque denominati, dell’Unione europea o di organizzazioni internazionali, gli agenti diplomatici, il personale amministrativo e tecnico delle missioni diplomatiche, i funzionari e gli impiegati consolari, il personale militare, compreso quello in rientro dalle missioni internazionali, e delle Forze di Polizia, il personale del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e dei Vigili del fuoco nell’esercizio delle loro funzioni;
a coloro che debbano raggiungere il domicilio, l’abitazione o la residenza dei figli minori.
Solo se si rientra in una delle categorie precedentemente indicate, fermi restando gli obblighi di dichiarazione di cui all’articolo 50 del DPCM 2 marzo 2021, l’ingresso nel territorio nazionale e il traffico aereo dal Brasile sono consentiti secondo la seguente disciplina:
a) obbligo di presentazione al vettore all’atto dell’imbarco e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli, della certificazione di essersi sottoposti, nelle 72 ore antecedenti all’ingresso nel territorio nazionale, ad un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo;
b) obbligo di sottoporsi ad un test molecolare o antigenico, da effettuarsi per mezzo di tampone, al momento dell’arrivo in aeroporto, porto o luogo di confine, ove possibile, ovvero entro quarantotto ore dall’ingresso nel territorio nazionale presso l’azienda sanitaria locale di riferimento. In caso di ingresso nel territorio nazionale mediante volo proveniente dal Brasile, il tampone è effettuato al momento dell’arrivo in aeroporto;
c) obbligo di sottoporsi, a prescindere dall’esito del test di cui alla lettera b), alla sorveglianza sanitaria e all’isolamento fiduciario per un periodo di quattordici giorni presso l’abitazione o la dimora, previa comunicazione del proprio ingresso nel territorio nazionale al Dipartimento di Prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio;
d) obbligo di effettuare un ulteriore test molecolare o antigenico al termine dei quattordici giorni di quarantena.
In aggiunta, in base all’art. 49 comma 4 del DPCM 2 marzo 2021:
le persone che devono entrare in Italia per meno di 120 ore, per motivi comprovati di assoluta urgenza, lavoro o salute, e lasciano l’Italia allo scadere delle 120 (centoventi) ore;
il personale di imprese ed enti aventi sede legale o secondaria in Italia per spostamenti all’estero per comprovate esigenze lavorative di durata non superiore a 120 (centoventi) ore;
i funzionari e gli agenti, comunque denominati, dell’Unione europea o di organizzazioni internazionali, gli agenti diplomatici, il personale amministrativo e tecnico delle missioni diplomatiche, i funzionari e gli impiegati consolari, il personale militare, compreso quello in rientro dalle missioni internazionali, e delle Forze di Polizia, il personale del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e dei Vigili del fuoco nell’esercizio delle loro funzioni;
possono chiedere un’autorizzazione al Ministero della Salute italiano per fare ingresso in Italia dal Brasile, in caso di ragioni comprovate e non differibili. Nel caso in cui l’autorizzazione sia concessa, tali persone potranno entrare in Italia alle seguenti condizioni:
sottoporsi a test molecolare o antigenico condotto a mezzo di tampone, e risultato negativo, nelle 48 ore precedenti l’ingresso in Italia;
compilare la necessaria autodichiarazione;
sottoporsi ad ulteriore test molecolare o antigenico, condotto a mezzo di tampone, all’arrivo in Italia, in aeroporto, porto o luogo di confine, ove possibile, ovvero entro 48 ore dall’ingresso nel territorio nazionale presso l’azienda sanitaria locale di riferimento.
A condizione che non insorgano sintomi di COVID-19 e fermi restando gli obblighi di dichiarazione di cui all’articolo 50 del DPCM 2 marzo 2021, le disposizioni descritte per gli ingressi dal Brasile non si applicano all’equipaggio e al personale viaggiante dei mezzi di trasporto di persone e merci, fermo restando l’obbligo di sottoporsi ad un test molecolare o antigenico, da effettuarsi per mezzo di tampone, al momento dell’arrivo in aeroporto, porto o luogo di confine, ove possibile, ovvero entro quarantotto ore dall’ingresso nel territorio nazionale presso l’azienda sanitaria locale di riferimento.
Per informazioni in merito a biglietti aerei già acquistati, è necessario rivolgersi alla compagnia aerea di riferimento.
I connazionali che, trovandosi in Brasile, abbiano bisogno di assistenza, possono rivolgersi all’Ambasciata d’Italia a Brasilia e ai Consolati italiani competenti in base alla circoscrizione di appartenenza. I contatti sono indicati nella Scheda Paese Brasile di questo sito web.
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ECCEZIONI ALL’OBBLIGO DI TEST MOLECOLARE O ANTIGENICO E/O ISOLAMENTO FIDUCIARIO
Fatte salve le specifiche disposizioni adottate per Austria, Regno Unito e Brasile (Paesi ai quali non si applicano le eccezioni generali descritte di seguito, tranne quanto previsto alla lettera q), sono previste alcune, limitate eccezioni all’obbligo di isolamento fiduciario, sorveglianza e obbligo di test molecolare o antigenico.
A condizione che non insorgano sintomi compatibili con COVID-19 e fermi restando gli obblighi di auto-dichiarazione, le disposizioni relative all’obbligo di isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria, all’utilizzo del mezzo privato per raggiungere la destinazione finale e all’obbligo di tampone NON si applicano:
a) all’equipaggio dei mezzi di trasporto;
b) al personale viaggiante;
c) ai movimenti da e per gli Stati e territori di cui all’elenco A dell’allegato 20;
d) agli ingressi per motivi di lavoro regolati da speciali protocolli di sicurezza, approvati dalla competente autorità sanitaria;
e) agli ingressi per ragioni non differibili, previa autorizzazione del Ministero della salute e con obbligo di presentare al vettore all’atto dell’imbarco e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli un’attestazione di essersi sottoposti, nelle quarantotto ore antecedenti all’ingresso nel territorio nazionale, a un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo;
f) a chiunque fa ingresso in Italia per un periodo non superiore alle centoventi ore per comprovate esigenze di lavoro, salute o assoluta urgenza, con l’obbligo, allo scadere di detto termine, di lasciare immediatamente il territorio nazionale o, in mancanza, di iniziare il periodo di sorveglianza e di isolamento fiduciario conformemente ai commi da 1 a 5;
g) a chiunque transita, con mezzo privato, nel territorio italiano per un periodo non superiore a trentasei ore, con l’obbligo, allo scadere di detto termine, di lasciare immediatamente il territorio nazionale o, in mancanza, di iniziare il periodo di sorveglianza e di isolamento fiduciario conformemente ai commi da 1 a 5;
h) ai cittadini e ai residenti degli Stati e territori di cui agli elenchi A, B, C e D che fanno ingresso in Italia per comprovati motivi di lavoro. Tuttavia, se nei 14 giorni precedenti l’ingresso in Italia c’è stato un soggiorno o un transito dai Paesi dell’Elenco C, il test molecolare o antigenico rimane d’obbligo.
i) al personale sanitario in ingresso in Italia per l’esercizio di qualifiche professionali sanitarie, incluso l’esercizio temporaneo di cui all’art. 13 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18;
l) ai lavoratori transfrontalieri in ingresso e in uscita dal territorio nazionale per comprovati motivi di lavoro e per il conseguente rientro nella propria residenza, abitazione o dimora;
m) al personale di imprese ed enti aventi sede legale o secondaria in Italia per spostamenti all’estero per comprovate esigenze lavorative di durata non superiore a 120 ore;
n) ai funzionari e agli agenti, comunque denominati, dell’Unione europea o di organizzazioni internazionali, agli agenti diplomatici, al personale amministrativo e tecnico delle missioni diplomatiche, ai funzionari e agli impiegati consolari, al personale militare, compreso quello in rientro dalle missioni internazionali, e delle Forze di Polizia, al personale del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e dei Vigili del fuoco nell’esercizio delle loro funzioni
o) agli alunni e agli studenti per la frequenza di un corso di studi in uno Stato diverso da quello di residenza, abitazione o dimora, nel quale ritornano ogni giorno o almeno una volta la settimana;
p) agli ingressi mediante voli “Covid-tested” (vedere sezione dedicata), conformemente all’ordinanza del Ministro della Salute 23 novembre 2020 e successive modificazioni e integrazioni.
q) per la partecipazione a competizioni sportive di cui all’articolo 18, comma 1, è in ogni caso consentito (anche da Austria, Brasile e Regno Unito) l’ingresso nel territorio nazionale ad atleti, tecnici, giudici e commissari di gara, rappresentanti della stampa estera e accompagnatori che nei quattordici giorni precedenti hanno soggiornato o transitato in Paesi o territori esteri indicati agli elenchi B, C, D ed E dell’allegato 20, inclusi i Paesi dai quali è vietato l’ingresso in Italia, alle seguenti condizioni: a) adempimento degli obblighi di dichiarazione di cui all’articolo 50; b) presentazione al vettore, all’atto dell’imbarco e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli, della certificazione di essersi sottoposti, nelle 48 ore antecedenti all’ingresso nel territorio nazionale, ad un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo; c) svolgimento della competizione sportiva in conformità con lo specifico protocollo adottato dall’ente sportivo organizzatore dell’evento.
Ai fini dell’ingresso nel territorio nazionale, i bambini di età inferiore ai due anni sono esentati dall’effettuazione del test molecolare o antigenico.
Alcuni Esempi:
Lettera a)
Il cittadino italiano che, per motivi di salute, fa ingresso in Italia per 3 giorni, provenendo dalla Tunisia, dove è residente, non è sottoposto all’isolamento fiduciario e alla sorveglianza sanitaria.
Il cittadino indiano residente negli Stati Uniti (e da lì proveniente) che, per motivi di lavoro, deve entrare in Italia per 4 giorni, non è sottoposto all’isolamento fiduciario e alla sorveglianza sanitaria.
Un cittadino della Repubblica Ceca e da lì proveniente, senza altri soggiorni o transiti nei 14 giorni precedenti, che debba entrare in Italia per motivi di salute, ad esempio per sottoporsi ad una visita o ad un intervento chirurgico, con una permanenza in Italia di 4 giorni, può entrare senza obbligo di test molecolare o antigenico (solo se la permanenza in Italia non supera i 5 giorni in totale).
Lettera b):
Un cittadino serbo, in transito via terra con la propria auto per recarsi in Portogallo, può attraversare l’Italia senza obbligo di isolamento fiduciario se la sua permanenza in Italia non supera le 36 ore.
Lettera c)
Il cittadino australiano, proveniente dall’Australia, con uno scalo negli Emirati Arabi Uniti, senza altri soggiorni o transiti nei 14 giorni precedenti, che entra in Italia perché la sua azienda lo ha trasferito presso la propria sede italiana, non è sottoposto all’isolamento fiduciario e alla sorveglianza sanitaria, indipendentemente dalla durata della permanenza in Italia.
Il cittadino tedesco, proveniente dagli Stati Uniti, senza altri soggiorni o transiti nei 14 giorni precedenti, che debba entrare in Italia per motivi di lavoro, indipendentemente dalla durata del soggiorno di lavoro in Italia, non è sottoposto all’isolamento fiduciario e alla sorveglianza sanitaria.
Attenzione – Soggiorni/Transiti dai Paesi dell’elenco C:
Il cittadino francese che deve entrare in Italia dalla Francia perché deve prendere servizio in Italia o deve recarsi in Italia per altri motivi di lavoro, deve sottoporsi a test molecolare o antigenico nelle 48 ore precedenti all’ingresso in Italia.
Il cittadino tailandese che risiede nei Paesi Bassi (o che ha soggiornato in Spagna nei 14 giorni precedenti) e deve entrare in Italia per comprovati motivi di lavoro, per oltre 120 ore, deve sottoporsi in ogni caso a test molecolare o antigenico nelle 48 ore precedenti all’ingresso in Italia.
ALTRE INFORMAZIONI UTILI
La dichiarazione per l’ingresso in Italia è disponibile cliccando qui.
In caso di dubbi, per il rientro in Italia si raccomanda di contattare la Polizia di Frontiera, la Prefettura o l’Azienda Sanitaria competente per territorio. Per spostamenti dall’Italia all’estero, si raccomanda di consultare la Scheda Paese di interesse su ViaggiareSicuri e di prendere contatto anche con l’Ambasciata o il Consolato del Paese di interesse in Italia.
Permangono in molti Paesi del mondo sospensione del traffico aereo e chiusura delle frontiere marittime, aeree e terrestri. I voli sono ancora soggetti a frequenti cancellazioni. Si raccomanda di consultare sempre la compagnia aerea di riferimento per confermare l’operatività del proprio volo.
La rimozione delle limitazioni agli spostamenti dall’Italia verso alcuni Paesi non esclude che questi Paesi possano ancora porre dei limiti all’ingresso di viaggiatori provenienti dall’Italia.
Si raccomanda di consultare sempre la Scheda del Paese di interesse su ViaggiareSicuri, per verificare eventuali restrizioni all’ingresso da parte delle Autorità locali.